Un principio costantemente disatteso, che va contro il diritto di ogni cittadino di essere informato e di poter farsi un’opinione, grazie a quella che dovrebbe essere la trasparenza di uno Stato che si definisce “fondato sulla Democrazia”. 

di Roberto Roggero

Lo scorso 3 maggio si è celebrata, in tutto il mondo, la Giornata della Libertà di Stampa. Un evento che ha avuto, e continua ad avere, tutto il sapore della più goliardica presa in giro. Eppure, il diritto di libertà d’informazione e di opinione è sancito dall’articolo 21 della Costituzione, che come molti altri è diventato nulla di più che carta straccia. In particolare, l’articolo 21 dice: “La Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”. E’ solamente una ulteriore dimostrazione del contrario, come ciò che si legge nelle aule dei tribunali, dove il principio fondamentale “La legge è uguale per tutti”, è relegato al rango di barzelletta. Una barzelletta grazie alla quale ancora oggi un giornalista può incorrere in condanne da scontare in carcere per avere affermato o scritto ciò che non è consentito scrivere o affermare, e che nella maggior parte dei casi è la verità. Certo, che la verità sia scomoda o spaventi chi ha la coscienza non troppo luccicante, non è un segreto per nessuno. 

Al discorso si collega il mancato riconoscimento della categoria del libero professionista, o Free Lance, da cui proviene la mole maggiore di informazioni, a tutto vantaggio di chi è inserito in grandi strutture con grandi budget e grandi retribuzioni. Una situazione che, per molti, è di costante precariato, e che limita pesantemente la libertà di informazione, fino a operatori dell’informazione apertamente minacciati, o peggio. Una situazione dove l’etica dell’informazione è una aleatoria utopia. 

Se però non cambia la cultura dell’informazione, non può esserci una legge che stabilisca dei principi di uguaglianza o che garantisca una libera informazione. E’ quindi necessario un dibattito culturale prima che politico, e riconoscere il fatto che se l’informazione ha un grande potere, diventa automaticamente bottino di guerra.

Dal poco invidiabile 41° posto, ultima in classifica in Europa, e con circa 20 giornalisti sotto scorta, l’Italia celebra la Giornata Internazionale sulla Libertà di Stampa, istituita nel 1993 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo l’ultima pubblicazione ufficiale di Reporter Senza Frontiere, in oltre 130 Paesi nel mondo l’esercizio del giornalismo “vaccino principale” contro la disinformazione è “totalmente o parzialmente bloccato”. Insomma, non è possibile che ci siano giornalisti che guadagnano 10 euro (lordi) ad articolo, lavorando in contesti di pericolo e precarietà, mentre altri percepiscono mensilità a svariati zeri svolgendo il lavoro solo dietro a una scrivania. E se anche il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Beppe Giulietti, si è detto d’accordo in linea di principio, la stessa Federazione non ha ancora fatto nulla per cambiare la situazione… 

Durante tutta la durata della seconda guerra mondiale, e nell’immediato dopoguerra, la stampa venne sottoposta a vari limiti e condizioni, in parte derivate dalla legislazione che regolava la libertà di stampa nel Regno d’Italia e poi passata attraverso le imposizioni del regime fascista.  

Molte delle leggi che regolano la libertà di stampa nella Repubblica Italiana provengono dalla riforma liberale promulgata da Giovanni Giolitti nel 1912, che istituì anche il suffragio universale per tutti i cittadini di sesso maschile. Per diversi aspetti, le condizioni in cui molti operatori dell’informazione svolgono il proprio lavoro, non si è discostata molto dall’Italia di Giolitti o dalle norme stabilite dal “Codice Rocco”, cioè il Codice di Procedura Penale elaborato dal ministro della Giustizia del governo fascista, risalente al 1930. Si pensi che diversi articoli del “Codice Rocco” riguardanti la libertà di stampa, sono stati abrogati solo pochi anni fa, come l’Art.57 che stabiliva: “Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati (528, 565, 596bis, 683, 684, 685), è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”. O come l’Art.303 (abrogato solo nel giugno 1999) che stabiliva: “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente è punito, per il solo fatto dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia di uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente.” O ancora l’Art.662 (abrogato nel 1988), nel quale si legge: “Per l’esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l’estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza al giudice civile competente. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32 bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290”. 

Insomma, di fatto, nell’Italia democratica del 21° Secolo, il “Codice Rocco” è tutt’ora in vigore, pur modificato dalla Corte Costituzionale in diverse riprese, nel 1945, nel ’54, nel 1982 e nel ‘99. Poi più nulla. 

In sostanza, molte norme di epoca fascista, che regolano questioni minori come la necessità di autorizzazione per la stampa, sono ancora in vigore, e vengono ignorate o interpretate in modo edulcorato dalla maggior parte della pubblica amministrazione. 

Il mancato adeguamento della legge penale e amministrativa italiana alle nuove tecnologie, costringe a interpretazioni talvolta distorte, restrittive, e con effetti molto pericolosi, specialmente se si pensa che nell’era di internet (cominciata ormai da decenni) una delle conseguenze paradossali è che difficilmente sarebbero sanzionabili provider di siti web pornografici o addirittura pedo-pornografici che abbiano la loro sede al di fuori del territorio della Repubblica. Nessuna legge regola le frequentissime intrusioni di “pubblicità” non autorizzata in siti ufficiali, e le stesse norme in vigore posso portare anche a una condanna o a una assoluzione a seconda della sola interpretazione del magistrato incaricato. 

Si pensi che nel 2008, a causa di una interpretazione troppo restrittiva di articoli del codice penale, relativi all’obbligo di registrazione presso il tribunale di ogni tipo di pubblicazione, (esteso anche a qualsiasi sito internet, sebbene non concepito per tale utilizzo) lo storico Carlo Ruta venne condannato in quanto gestore di sito web per “stampa clandestina”, finché la Corte di cassazione ha deciso l’assoluzione. 

A questo punto, che senso ha leggere l’Art.21 della Costituzione, secondo il quale “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”? Stesso discorso per il principio secondo il quale la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 

Sulla base del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, una larga e trasversale parte delle forze politiche ha sempre trovato motivo per restringere la libertà di espressione, giustificando la presenza di un monopolio della tv di Stato in campo radiotelevisivo, adducendo il motivo che le frequenze disponibili sull’etere sono un numero relativamente limitato. 

Codice Rocco a parte, le successive leggi introdotte dal Parlamento, a partire dal 1948, non hanno portato particolare giovamento. Proprio nel febbraio ’48 fu promulgata la nuova Legge n.47 sulla stampa, con cui erano dichiarate decadute le disposizioni del regime fascista. 

La nuova legge stabiliva, tra l’altro, quali indicazioni obbligatorie dovessero apparire sugli stampati e inoltre definiva le prerogative del direttore responsabile e del proprietario o editore, e fissava le regole per la registrazione delle pubblicazioni periodiche con norme relative al reato di diffamazione a mezzo stampa (responsabilità civile, riparazione pecuniaria). 

Insomma, la situazione è in stallo, perché anche se nel luglio 2005 il Parlamento ha votato l’abolizione della condanna a pene detentive in seguito al reato di diffamazione a mezzo stampa, gli emendamenti non sono stati tramutati in leggi. 

Naturalmente, la questione del conflitto di interessi in merito alla proprietà di televisioni, giornali e incarichi istituzionali è ancora un altro universo che meriterebbe un discorso a parte, e ancora oggi senza soluzione. 

Tutto questo porta quindi ai rapporti di Reporters Senza Frontiere che, nel 2007 poneva l’Italia al 35° posto, nel 2008 al 44° e, in una parabola discendente che sembra non avere freni, con il nostro Belpaese preceduto da Jamaica Namibia, Costa Rica, Ghana, Botswana e Burkina Faso e ultimo in Europa, oltretutto definito “particolarmente soggetto a censura”, con casi ampiamente documentati. Per altro, l’Italia ha sì guadagnato un primo posto, diretta conseguenza della situazione sulla libertà di informazione: medaglia d’oro per la popolazione considerata più ignorante del continente europeo. 

Esempi se ne possono citare a non finire, ma uno dei più eclatanti è stato citato nel Rapporto Freedom House 2004, quando Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio, era proprietario del primo gruppo televisivo privato del Paese, nonché della prima casa editrice nazionale, con rappresentanti nella Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla RAI. Il problema, però, sta a monte: anche se la legge in teoria limita il controllo dei politici sulle loro proprietà, non fa divieto di possedere compagnie mediatiche, a differenza degli Stati Uniti, dove il controllo dei media è interdetto ai politici e dove al Presidente si applica il “blind trust”. Ci aveva provato, con risultati che non si possono non definire “ridicoli”, l’allora ministro Gasparri con la proposta di legge sulle frequenze radiotelevisive, una delle maggiori trovate comiche degli ultimi tempi. 

Un ultimo recente e vergognoso esempio, che non ha bisogno di commenti, è il manifesto apparso per le strade della capitale, nel quale sono etichettate alc999une testate e relativi direttori o editori, come dedite alla apologia del fascismo. Giornali che esercitano il diritto di libertà di stampa garantito dalla Costituzione. Da notare che, nel manifesto, non compaiono ad esempio, i giornali di partito, manifestamente di destra o meno. Secondo questo principio, che posto dovrebbero occupare testate come “Il Secolo d’Italia”? 

Fermo restando che è semplicemente ridicolo attaccarsi ancora a principi ormai anacronistici come “Destra” o “Sinistra”, nel minestrone ormai andato a male dell’odierno agone politico, chi scrive non fa mistero di appartenere a una ideologia non certo derivante dalla Destra storica. Tutt’altro. Eppure scrivo in difesa del principio della libertà di stampa in quanto tale, a prescindere dal fatto che un giornale appartenga o meno a una ideologia. Un giornalista o un operatore dell’informazione che sia fedele al principio della verità oggettiva, è semmai critico soprattutto verso la propria appartenenza, perché è fin troppo facile puntare il dito contro il “nemico”. Verità e libertà di pensiero non hanno colore o ideologia. Verità e libertà di pensiero sono verità e libertà, senza accessori o aggettivi.