(di Monica Tomasello)

Mentre il Paese è alle prese con un ben comprensibile allarmismo derivante da presunti effetti negativi legati alla vaccinazione anti Covid-19, si registra una pronuncia della Corte di Cassazione che, come si suol dire, casca a pennello.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 7354/2021 depositata in data 16 marzo 2021, ha sancito un principio decisamente rilevante in tema di risarcimento del danno conseguente a vaccinazione non obbligatoria. Il caso prende le mosse da un ricorso volto ad ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 4 L. 229/2005. La norma appena citata stabilisce che:“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.” (cfr. Legge n.210/1992, Art. 1, primo comma).

La Corte di Cassazione, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma I, L.n. 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto al risarcimento a favore di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità a causa della vaccinazione contro il contagio da virus Epatite A, ha rigettato il ricorso riconoscendo, di fatto, il diritto all’indennizzo richiesto dalla ricorrente. La Corte ha riconosciuto, inoltre, il nesso causale tra la malattia denunciata dalla ricorrente e la vaccinazione, richiamando la Sent. n. 19365/2015 in tema di accertamento del nesso mediante CTU. Sì, dunque, all’indennizzo per i danni da vaccino anche se il siero non è imposto ma semplicemente raccomandato dallo Stato o dalle Regioni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7354 depositata nel marzo 2021, preso atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 118/2020 (a cui era stata rimessa la questione), hainfatti definitivamente riconosciuto il beneficio economico, previsto dall’articolo 1 della legge 210/1992, a favore di un soggetto che aveva contratto il “lupus eritematoso sistemico” a seguito della vaccinazione “anti epatite A”. Il giudice di primo grado aveva ravvisato il nesso di causalità ma nulla aveva statuito sulla possibilità di riconoscere l’indennizzo in presenza di vaccinazioni non obbligatorie. La Corte di appello (in sede di rinvio), invece, dopo aver sottolineato che la vaccinazione era stata fortemente incentivata dalla Regione, ha affermato che non poteva farsi alcuna differenza tra l’iniezione “imposta” e quella “raccomandata,” e dunque al ricorrente spettava l’indennizzo.

Proposto ricorso da parte del Ministero della Salute, la Cassazione ha rinviato alla Corte costituzionale la legittimità della mancata previsione dell’indennizzo per i vaccini non obbligatori. E la Consulta (n. 118/2020) ha dichiarato l’illegittimità dell’art 1, co. 1, della legge n. 210/1992 “nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente all’integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da virus dell’epatite A”.

Per la Sezione lavoro dunque ogni questione sul punto appare superata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n 118/2020. Mentre riguardo alla sussistenza del nesso causale tra la malattia denunciata dalla ricorrente e la vaccinazione è sufficiente quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n, 19365/2015 che aveva già dato atto dell’avvenuto accertamento da parte del Tribunale, tramite CTU, del nesso di causalità, e che tale questione non era più esaminabile nel giudizio d’appello, non essendo stata devoluta con l’atto di gravame. È stato così definitivamente respinto il ricorso del Ministero della Salute

Vedi anche: https://www.firenzepost.it/2021/08/01/vaccinazioni-danni-li-risarcisce-lo-stato/ – di Paolo Padoin

Appare chiaro come, a questo punto, quanto accaduto in sede giurisdizionale, per il vaccino contro l’epatite A, possa estendersi per analogia anche al caso dei danni da vaccino anti-Covid, essendo quest’ultimo, anche se non obbligatorio per tutti, comunque fortemente raccomandato.

La risoluzione 2361 di gennaio: “Garantire ristori per i danni del vaccino”

A fare da “manforte” al risarcimento dei danni causati dai vaccini anti-Covid, vi sarebbe anche la risoluzione 2361 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, del 27 gennaio 2021, inerente proprio i vaccini. In essa l’Assemblea esorta i 47 Stati membri (27 dei quali dell’Unione Europea) su alcuni punti ben precisi: devono garantire che «la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato se non lo desidera». Deve altresì garantire che «nessuno venga discriminato per non essere stato vaccinato, per possibili rischi per la salute o per non volersi vaccinare». Ma soprattutto, al punto 7.1.5, l’Assemblea esorta i governi a «mettere in atto programmi indipendenti di compensazione vaccinale per garantire il risarcimento per danni indebiti e danni derivanti dalla vaccinazione».

Vedi anche: La direttiva del Consiglio europeo inascoltata. “L’Italia accantoni soldi per i risarcimenti” – ilGiornale.it )

Diritto all’indennizzo: fondamento giuridico

Il diritto all’indennizzo si fonda sulle esigenze di solidarietà sociale che impongono alla collettività di farsi carico dei danni che il cittadino abbia subito per essersi sottoposto ad una vaccinazione, anche nell’interesse della collettività. Le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo (Corte Cost. 107/2012). Questo orientamento ha conseguenze rilevanti anche sotto il profilo della sicurezza dei vaccini: la previsione dell’indennizzo e la sua estensione casi di vaccinazioni raccomandate completa il patto di solidarietà tra individuo e collettività e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione (Corte Cost. 268/2017). (Vedi anche: Danni da vaccino Covid: quando spetta l’indennizzo – Edizioni Simone )

Alla luce di tutto questo, forse che Draghi e Speranza farebbero bene a metter mano al portafogli?

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[Questo articolo è condiviso dal Comitato Tecnico Libera Informazione (Co.Te.L.I.), che vede la collaborazione di diversi giornalisti e blogger, fra cui anche Marzia Chiocchi di Mercurius5, e Monica Tomasello di Catania CreAttiva, supportati da un team di medici ed avvocati, formatosi con l’unico intento di collaborare per la ricerca e condivisione della Verità sui principali fatti di rilevanza sia nazionale, che europea, che mondiale]