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‘GIUSTIZIA’ Category

06 Maggio 2022 – Redazione

COMUNICATO

LA NUOVA NORIMBERGA INIZIA ORA!
DEPOSITATA ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE LA DENUNCIA ITALIANA
PER
CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ E VIOLAZIONE DEL CODICE DI NORIMBERGA.

Il 5 maggio 2022, l’associazione Umanità e Ragione ha depositato,
presso l’Ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale,
l’esposto per crimini contro l’umanità e violazione del Codice di Norimberga redatto nell’interesse dei cittadini italiani.

108 pagine di ricostruzione storica degli abusi subiti dagli italiani dal 2020 ad oggi.
2mila adesioni di privati cittadini.
5 cartoni per 110 kg di documenti probatori.
5 mesi di studio, raccolta dati e redazione.
N-mila ore di lavoro donate alla causa.
Oltre 20 professionisti volontari.

Umanità e Ragione

 

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05 Marzo 2022 – Redazione – Fonte: Il Tirreno

Pur col Green pass da guarigione era stata messa in biblioteca: il giudice del lavoro la rimette in classe.

GROSSETO. Dal Tribunale di Grosseto arriva un provvedimento apripista sul fronte dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 per gli insegnanti. In particolare per coloro che, non vaccinati ma comunque guariti dal Covid e dunque con Green pass rafforzato, si sono ritrovati in un limbo legislativo perché ritenuti inadempienti all’obbligo, e sono stati costretti a lasciare aule e alunni per altre mansioni.

Tutto è nato dal caso di un’insegnante di sostegno di una scuola elementare di Grosseto. A metà dicembre in Italia è stato introdotto l’obbligo per gli insegnanti di essere vaccinati. Di aver cioè completato il ciclo con il richiamo (decreto legge 44 del 2021). Proprio in quei giorni, però, l’insegnante si è ammalata di Covid e dunque non ha fatto in tempo a vaccinarsi. Una volta guarita, ha avuto il Green pass rafforzato, valido – perché derivato dalla guarigione – per sei mesi. E con quello avrebbe potuto continuare a lavorare fino a giugno 2022, quando sarebbero scaduti i sei mesi. A confortarla, a gennaio una Faq del ministero della Salute ribadiva che l’obbligo vaccinale scattava a sei mesi dalla guarigione.

Sennonché a marzo la scuola ha cominciato a chiederle i documenti di avvenuta vaccinazione. Documenti che lei non aveva necessità di avere, dato che l’immunizzazione derivata dalla guarigione le garantiva la copertura. La scuola però non ha sentito ragioni e l’11 aprile l’ha sospesa dall’attività di insegnamento e l’ha messa a lavorare in biblioteca e in amministrazione.

L’insegnante si è dunque rivolta all’avvocata Lavinia Mensi. «L’amministrazione scolastica – spiega Mensi – ha agito sulla base di una circolare del ministero dell’Istruzione che discrimina l’adempimento dell’obbligo vaccinale a prescindere dalla validità del Green pass, facendolo scattare a 90 giorni dalla guarigione oppure a 120 giorni dalla somministrazione del vaccino».

Come non di rado succede, insomma, un pasticcio di norme contraddittorie: se guarisci dal Covid, hai il Green pass rafforzato per 180 giorni; se però lavori nella scuola, guarisci e non hai il vaccino, lo devi fare entro 90 giorni dalla guarigione. E come l’insegnante grossetana non si contano i casi analoghi in tutto il Paese.

«Scaduti questi intervalli – prosegue Mensi – nonostante il possesso della certificazione verde, questi docenti, anche se non sospesi, sono stati distolti dall’insegnamento». Niente aula, insomma, ma biblioteca o ufficio. Con un effetto collaterale: nel caso della maestra l’orario è di 24 ore settimanali ma, svolgendo attività di natura burocratica e amministrativa, è salito a 36 ore.

Per non parlare dei risvolti umani. La maestra fa sostegno a un bambino. E, quando ne è stata allontanata, il piccolo ne ha risentito. «A causa dell’assenza della sua maestra di riferimento – spiega Mensi – ha subito un trauma e per questo la madre è intervenuta in giudizio per rafforzare le ragioni della docente e insistere per il suo immediato reintegro».

L’avvocata Mensi ha presentato martedì un ricorso urgente al giudice del lavoro di Grosseto, Giuseppe Grosso. Grosso ha accolto le motivazioni dell’insegnante e ha emesso un decreto – senza interpellare l’altra parte, in attesa dell’udienza che ci sarà a fine maggio – ordinando di reintegrare immediatamente la maestra.

Il giudice ha evidenziato l’illegittimità dell’orientamento della circolare ministeriale perché, dice, la norma a cui fare riferimento è solo il decreto legge 52 del 22 aprile 2021 che stabilisce che i guariti si devono vaccinare sei mesi dopo la guarigione. Decreto, poi convertito in legge, in vigore fino al 15 giugno. L’insegnante, insomma, sarebbe ancora in regola. «Questo provvedimento – dice Mensi – è un primo importantissimo precedente in tutto il territorio italiano per tutti i dipendenti della scuola che in questi giorni stanno ricevendo le comunicazioni dai dirigenti per essere adibiti ad altre mansioni». La stessa Mensi sta seguendo altri insegnanti nella stessa situazione. «A questo punto – conclude – si auspica che l’amministrazione scolastica riveda tutte le decisioni nei confronti dei docenti in possesso di certificazione verde rafforzata, anche considerato il profilo erariale, dal momento che questi docenti vengono sostituiti con supplenti, duplicando la retribuzione per un unico posto di lavoro».

 

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05 Maggio 2022 – Redazione – di Chiara Madaro- Fonte: European Consumers

Il 21 marzo 2022 a Berlino ha avuto luogo una audizione pubblica di esperti in tema di ‘vaccinazione obbligatoria’.

La notizia è stata divulgata in Italia dagli Avv. Mauro Sandri e Giulio Marini durante una diretta del 14 aprile 2022.

L’iniziativa è stata voluta da KRiStA, una rete di giudici e pubblici ministeri critici rispetto alla deriva antidemocratica cui assistiamo dall’avvento della malattia da Covid19[1].

I giuristi tedeschi rilevano in un documento una sostanziale incompatibilità tra la Legge, i fondamenti vincolanti del diritto internazionale e l’ipotesi di rendere obbligatoria la ‘vaccinazione’ contro il Covid19.

In particolare il documento focalizza fin dal principio un tema che per KRiStA non è stato sufficientemente approfondito ossia “(…)il fatto che lo Stato uccida deliberatamente le persone attraverso la vaccinazione obbligatoria – anche se in numero esiguo rispetto al totale delle persone vaccinate”. Un fatto incompatibile con la dignità umana e la Legge fondamentale.

Si ravvede in particolare la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

I giuristi entrano, quindi, nel merito delle violazioni, esaminano il tema della violazione del diritto alla vita e affermano: “La vaccinazione causa inevitabilmente anche la morte umana come effetto collaterale. I decessi ora sono stati registrati in gran numero. Il numero di ulteriori segnalazioni di sospette ricadute è allarmante. Nel suo rapporto del 27 febbraio 2022 (sicherheitsbericht-27-12-20-bis-31-12-21), dal 27.12.2020 al 31 dicembre 2021, il Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ha registrato 2.255 casi sospetti di esito fatale della vaccinazione”.

Dunque i giuristi non usano mezzi termini e chiariscono: “Per dirla in poche parole da un punto di vista legale: ordinando la vaccinazione obbligatoria, lo Stato sta uccidendo intenzionalmente delle persone”.

Da un punto di vista giuridico per gli esperti tedeschi è irrilevante che al momento dell’ordinanza non sia ancora chiaro chi sarà interessato dagli eventi avversi: si tratta, comunque, di un tentativo di omicidio perché sussiste il ‘dolus eventuale’, il caso in cui chi agisce (il Governo o chi spinge all’obbligo) considera possibile – seppur remota e spiacevole – la morte di una persona ma accetta ugualmente l’eventualità per raggiungere un altro obiettivo. In questo caso, osservano i giuristi, le vittime non sono possibili ma certe.

Dunque queste considerazioni contrastano con l’escalation retorica nei confronti di chi non si è sottoposto al siero Covid  e con il tentativo di fare di queste persone un mero oggetto dell’azione statale reificandole e privandole dei loro diritti naturali, paragonandole ad un pericolo per altre persone, un pericolo da eliminare o ridurre, senza prendere in minima considerazione la quantità di persone che muoiono in conseguenza della vaccinazione. Nella loro logica stringente i giuristi affermano quindi che non è possibile sostenere “(..) che la vaccinazione serva anche a proteggere coloro che sono stati vaccinati. Inutile dire che la vaccinazione non serve ai titolari dei diritti fondamentali colpiti, perché le loro vite sono state tolte”.  D’altra parte – riconoscono – ad ognuno di noi è riconosciuto il diritto di mettere in pericolo la propria vita fino alla morte (ad esempio con la pratica di sport estremi o di stili di vita dannosi).

Le medesime considerazioni vanno applicate per le persone che hanno ‘solo’ subito danni alla salute o disabilità gravi permanenti (piuttosto che morte): anche a loro vengono inflitte gravi sofferenze in quanto oggetto dell’azione dello Stato.

Ulteriori diritti negati dall’obbligo vaccinale sono il diritto all’integrità fisica, alla libertà di credo e coscienza, all’educazione genitoriale dei figli, alla libertà di impiego, all’autodeterminazione informativa.

I giuristi tedeschi passano, quindi, ad esaminare la violazione di quanto stabilito dal Patto civile delle Nazioni Unite. In particolare l’obbligo vaccinale viola il divieto di forzare alla partecipazione ad esperimenti medici o scientifici, il diritto all’integrità fisica e mentale e il diritto alla vita.

L’art. 7 del Patto civile delle Nazioni Unite vieta la tortura o i trattamenti crudeli, disumani o degradanti e afferma: “ In particolare, nessuno può essere sottoposto a esperimenti medici o scientifici senza il suo consenso volontario”. La ratio del documento ONU è di tentare di evitare che si ripetano le atrocità commesse nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Questi diritti non possono essere limitati in alcun caso: nemmeno durante uno stato di emergenza dichiarato o una guerra gli Stati possono venir meno o annullare i propri obblighi.

I giuristi ricordano, quindi, come la questione del divieto alla partecipazione obbligatoria ad una sperimentazione medica o scientifica sia talmente importante da emergere in vari documenti internazionali vincolanti. Ad esempio dalla Convenzione di Oviedo o Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina elaborata dal Consiglio d’Europa del 1997 e dal Protocollo addizionale sulla ricerca del 2005 ma anche dalla Dichiarazione sulla Bioetica e i Diritti Umani del 2005 ma anche dal Codice di Norimberga del 1947, così spesso evocato in questi anni, riconosciuto come diritto internazionale consuetudinario e vincolante anche presso i tribunali statunitensi.

Si rammenta la fondamentale importanza delconsenso volontario e informato nel momento in cui si decide di sottoporsi ad una sperimentazione. Chi avvia una sperimentazione dovrebbe, quindi, rendere noto scopo e natura dell’esperimento e non dovrebbe mettere in atto alcuna forma di coercizione, inganno o pressione. Le persone sperimentate dovrebbero, inoltre, essere informate sulla evoluzione della sperimentazione e su nuovi rischi riscontrati, sulle possibili incertezze e quindi in ogni momento è possibile sottrarsi alla sperimentazione.

I vaccini in uso in Germania – gli stessi inoculati in Italia – devono, per i giuristi tedeschi, definirsi sperimentali come d’altra parte conferma la stessa EMA Agenzia Europea del Farmaco, che ha approvato in via condizionata questi sieri. I titolari di licenza condizionata dovranno, a fine sperimentazione, presentare dati positivi in merito al rapporto rischi/benefici. Gli studi clinici verranno terminati solo tra il 2023 e il 2024 e questo conferisce indubbiamente carattere sperimentale ai sieri.

Ad oggi sicurezza ed efficacia dei sieri Covid non è ancora messa in chiaro e d’altra parte è condivisa la riflessione nel mondo scientifico secondo cui le nuove tecnologie basate sui geni sono state sviluppate alla ‘velocità della luce’ invece dei 10-15 anni altrimenti necessari.

KRiStA spiega, quindi, come i ‘vaccini’ in sperimentazione non siano vaccini classici maimmunoterapia basata sui geni. Attraverso queste terapie tutte le cellule del corpo vengono geneticamente modificate in modo da produrre automaticamente le proteine spike caratteristiche dell’involucro del virus SARS-CoV-2 e contro cui l’organismo umano dovrebbe generare anticorpi. Dunque lo scopo di questi sieri non è l’immunizzazione ma la prevenzione.

La stessa OMS si riferisce a questi sieri come‘vaccini investigativi’. Dunque qualsiasi forma di coercizione riguardo la sottomissione alla sperimentazione in atto viola le norme precedentemente elencate. Tra le forme di coercizione vi sono anche le forzature indirette come pressioni e incentivi a partecipare a iniziative scientifiche o mediche ed esperimenti, la minaccia della perdita del lavoro, l’esclusione dalla vita sociale e culturale, dalle istituzioni educative ecc. ma anche la corretta informazione sui trattamenti medici alternativi.

Questo tipo di iniziative secondo i giuristi minaccia anche il diritto all’integrità fisica e mentale delle persone, diritti assicurati dalla CEDU e dal Patto Civile delle Nazioni Unite, come anche il diritto alla vita privata, il divieto di tortura o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, il diritto all’autodeterminazione. Eppure, notano i giuristi, i vaccini attualmente disponibili contro il COVID-19 non prevengono né l’infezione né il contagio, nel migliore dei casi proteggono contro un decorso grave per un certo periodo di tempo e non è chiaro come la vaccinazione obbligatoria contribuisca alla protezione della salute pubblica sia per il basso tasso di mortalità dovuto all’infezione da Covi19 che all’esistenza di trattamenti alternativi efficaci, sia perché i ‘vaccini’ in questione non possono essere definiti ‘sicuri’. Agli inizi di marzo 2022 – ricordano i giuristi – c’erano 25.158 decessi sospetti nel VAERS, il sistema di segnalazione di eventi avversi statunitense, e 23.078 in EudraVigilance, l’omologo europeo.

La vaccinazione viola, inoltre, il diritto alla vita sancito dalla CEDU e dal Patto civile delle Nazioni Unite che non ammettono ‘uccisioni di Stato’ se non nel corso di operazioni militari eccezionali.

Con questo documento vengono a cadere una volta per tutte le mendaci affermazioni che abbiamo visto ripetersi in Italia in questi mesi da funzionari governativi e sedicenti esperti: i sieri non sono sperimentali, non sono terapie geniche e non entrano nelle cellule. Affermazioni false e perseguibili penalmente in Germania come in ogni parte del mondo così come le abominevoli forme di coercizione dirette e indirette, le informazioni parziali e scorrette, la crudeltà inflitta da chi non poteva non sapere.

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1 Maggio 2022 – Redazione

Alcuni datori di lavoro, sebbene l’obbligo scada il 30 aprile, stanno tentando di imporre le mascherine con protocolli e circolari. Non possono farlo. Abbiamo predisposto un modello di diffida da inviare al datore di lavoro e alleghiamo anche una spiegazione del perché nessuno, nemmeno il Signor Speranza con il suo provvedimento del 28 aprile 2022 – che non riguarda i luoghi di lavoro – può imporre le mascherine a partire dal 1° maggio 2022.

ECCO COSA HA DETTO L’AVVOCATO FUSILLO IN UN VIDEO. CLICCA SUL LINK PER GUARDARE E ASCOLTARE ⤵️

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Diffida mascherina sul lavoro:

https://www.difendersiora.it/documenti/diffida-mascherine-maggio-2022

Considerazioni legali:

https://www.difendersiora.it/articolo-evento/mascherine-il-dpcm-non-e-piu-efficace

L’AVVOCATO SPIEGHERÀ  IN DETTAGLIO LA QUESTIONE IN UN VIDEO LA PROSSIMA SETTIMANA!

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1 Maggio 2022 – Redazione

LEGGETE COSA HA MESSO NERO SU BIANCO IL SENATO ITALIANO SU QUESTI PSEUDO VACCINI. 

E’ IL DOCUMENTO PIU’ IMPORTANTE CHE CONFERMA LE DICHIARAZIONI DI MOLTI ESPERTI RICERCATORI, BIOLOGI, VIROLOGI, IMMUNOLOGI, PATOLOGI E MEDICI SPECIALISTI IN GENERALE.

TUTTI I VACCINATI CHE DA ALLORA SI SENTONO STANCHIE HANNO QUALCHE GENERE DI PROBLEMA PIÙ SERIO, COSI’ COME I PARENTI DELLE PERSONE MORTE DOPO LAVACCINAZIONE,

udite udite! ….. 

POTRANNO RICHIEDERE RISARCIMENTI DANNI A CHI GLI HA INOCULATO IL VACCINO SENZA UNA REALE CONSAPEVOLEZZA.

ANCHE I MEDIA E I GIORNALISTI SONO COINVOLTI NELLO SCEMPIO.

Sappiate che il governo (vedere link www.senato.it, alla fine del messaggio) con l’atto di sindacato ispettivo n 1-00388 della legislatura 18, afferma che i “vaccini Anticovid” che sono stati messi in commercio sono  SPERIMENTALI, con dati molto limitati sulla sicurezza a breve termine o non disponibili (…).

La tecnologia del vaccino mRNA non è mai stata approvata per l’uso sull’uomo(..). 

I potenziali effetti a insorgenza tardiva possono richiedere mesi o anni per manifestarsi.

Non lo dice qualcuno in chat ma chi governa. 

Nel frattempo le cure domiciliari efficaci esistevano giá da tempo ma le hanno impedite per giustificare l’uso del mRNA.

Chi ha firmato il consenso informato per l’inoculazione non si rendeva conto di ciò che faceva. Proprio perché convinto bonariamanete dal proprio medico o dal medico degli Hub di vaccinazione. 

Fonte: Senato della Repubblica

DOCUMENTO: Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00388 ⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1299973

ERA SCONTATO CHE ACCADESSE TUTTO QUESTO! IN QUANTI AVETE DEFINITO COMPLOTTISTI E TERRAPIATTISTI, COLORO CHE AVEVANO CAPITO E PREVISTO L’EVOLUZIONE DEI FATTI! BASTAVA AVERE LUCIDA MEMORIA SU COSA LA STORIA CI HA INSEGNATO, CON I SUOI RICORSI, LE SUE TEORIE DEL PRECEDENTE E I SEGNALI CHE GLI STOLTI NON SANNO COGLIERE, LASCIANDOSI, INVECE, TRAVOLGERE DALLA PAURA E DA CHI VUOL SOPRAFFARE LE NOSTRE MENTI.

DALL’INIZIO DEL PANDELIRIO, E FORSE DA PRIMA, AVEVAMO AVUTO SENTORE SU COME IL GOVERNO AVREBBE RESO OGNI SUO ATTO UN ABUSO CRIMINALE, MA TUTTE LE CATEGORIE PROFESSIONALI, ECCEZION FATTA PER LE SINGOLE PERSONE CHE HANNO SAPUTO TENERE LA TESTA SULLE SPALLE, SON CADUTE IN TRAPPOLA CON TUTTE LE SCARPE!

DA DUE ANNI A QUESTA PARTE L’ITER PER ADULARE E POI FREGARE IL PROSSIMO, È SEMPRE STATO LO STESSO…….

2 Giugno 2020 – Festa della Repubblica. MOLTI MEDICI E INFERMIERI (OSPEDALE DI BERGAMO IN TESTA) SONO STATI INSIGNITI DEL CAVALIERATO DELLA REPUBBLICA, PER LO STRAORDINARIO LAVORO SVOLTO NELLE CORSIE DELLE TERAPIE INTENSIVE, NON DIMENTICANDO CHE, IN MEZZO A QUESTE STRAORDINARIETÀ, C’È CHI HA ESEGUITO ORDINI MOLTO DISCUTIBILI PER LE INTUBAZIONI E LE TERAPIE ANTICOVID CON TACHIPIRINA E VIGILE ATTESA! MA NELL’APRILE DEL 2021 ECCO ARRIVARE L’OBBLIGO VACCINALE! E PER CHI NON ACCETTA……SOSPENSIONE DAL LAVORO!

POI È TOCCATO AGLI INSEGNANTI. MA CHE BRAVI……ENCOMIATI PERCHÉ DURANTE LA DAD HANNO SEGUITO CON DEDIZIONE E PROFESSIONALITÀ GLI STUDENTI, NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ’ CHE PREVEDONO LE STREAMING! ALLA FINE……STESSO OBBLIGO E PERCORSO DI CUI SOPRA! E COSI PER LE FORZE DELL’ORDINE E……ETC……ETC……

AVETE VISTO CHE BELLA RICONOSCENZA DIMOSTRA LO STATO?!

AVETE ANCORA BISOGNO DI ESEMPI PER COMPRENDERE?!!!!!!!

A VOI L’ARDUA SENTENZA!


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1 Maggio 2022 – Redazione – Fonte: di Raffaele De Luca – L’ Indipendente

Le istituzioni italiane sembrerebbero non essere in possesso dei documenti necessari a verificare l’efficacia e la sicurezza dei vaccini anti Covid, i quali consentirebbero di mantenere il regime di autorizzazione condizionata: è questo sostanzialmente quanto emerso da un estenuante lavoro di indagine e ricerca effettuato da alcuni legali dell’associazione IDU (Istanza Diritti Umani) e dell’associazione DUS (Diritti umani e salute) nei confronti dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali) e del Ministero della Salute. Una vera e propria ricerca della verità che, sulla base delle risultati emersi, il 4 marzo scorso ha portato l’associazione IDU a depositare presso la Procura di Roma una querela contro l’Aifa, il Ministero della Salute, il Cts (Comitato tecnico scientifico), e l’Iss (Istituto superiore di sanità), accusati di aver commesso i reati di omissione d’atti d’ufficio, abuso d’atti d’ufficio, omicidio colposo, lesioni personali, falsità ideologica, procurato allarme, falso in atto pubblico.

Per comprendere al meglio la vicenda, però, c’è bisogno di fare una breve premessa. I vaccini anti Covid-19 non hanno ricevuto da parte dell’Ema o dell’Aifa l’autorizzazione incondizionata alla commercializzazione, bensì l’autorizzazione condizionata, una procedura subordinata a precisi requisiti che le case farmaceutiche dovrebbero garantire e sottoporre alla verifica delle autorità. Sono gli stessi foglietti illustrativi dei vaccini anticovid-19 a specificarlo, ma non solo. Ciò che probabilmente è ancora più importante è il fatto che a mettere nero su bianco tale concetto è anche la stessa Aifa, che con la determina n.318 del 23 dicembre 2020 ha sostanzialmente chiesto alle aziende di depositare i seguenti documenti: il primo “Psur” (Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza) entro 6 mesi successivi all’autorizzazione e le relazioni intermedie di sicurezza, da fornire a partire dal gennaio 2021 fino al dicembre 2023, mese in cui dovrebbe essere messa a disposizione la relazione finale.

È proprio con la volontà di verificare il rispetto di tali requisiti, dunque, che i legali delle associazioni decidono di formulare, in data 29 novembre 2021, l’istanza di accesso agli atti all’Aifa richiedendo la consegna delle “Relazioni Intermedie” e degli “Psur”. Quest’ultima però, in data 28 dicembre 2021 e nella persona del Direttore Generale Nicola Magrini, afferma di non possedere la documentazione richiesta in quanto tali dati avrebbero “natura riservata” essendo di “proprietà esclusiva delle aziende produttrici”. I richiedenti vengono però invitati a rivolgersi all’Ema per reperire le Relazioni intermedie, mentre per consultare gli Psur viene fornito un link di collegamento del sito della medesima, il quale riporta tuttavia ad una pagina non più esistente. Allora in data 29 dicembre viene inoltrata istanza di accesso agli atti al Ministero, richiedendo la consegna degli Psur e delle Relazioni Intermedie di Sicurezza. Anche quest’ultimo però, nella persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Rezza, il 2 febbraio 2022 afferma di non essere in possesso della documentazione in questione. Eppure, il regolamento UE 507/2006 all’art. 9 prevede che le relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza sono presentate all’Agenzia e agli Stati membri immediatamente su richiesta o almeno ogni sei mesi dopo il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, motivo per cui lo Stato Italiano, in quanto Stato membro, avrebbe a quanto pare tutto il diritto di richiedere la consegna.

Ad ogni modo l’indagine prosegue ed il 29 dicembre 2021 l’istanza viene inoltrata all’Ema, che inizialmente afferma di non comprendere quali siano le relazioni richieste, poi sostanzialmente tergiversa, ed infine in data 9 febbraio 2022 oppone il proprio diniego all’accesso agli atti per una serie di motivi tra cui quello per cui l’agenzia non avrebbe individuato nessun interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione dei documenti richiesti e che prevalga sulla tutela dell’interesse privato: la diffusione dei documenti, infatti, pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale.

È per tutti questi motivi, dunque, che si è giunti al deposito della querela. Per avere però un’idea più chiara riguardo al pensiero di coloro che hanno condotto questa ricerca della verità, abbiamo chiesto un commento all’avvocato Enzo Iapichino, uno dei legali che ha indagato sulla vicenda. «Cosa significa tutto ciò? Significa che in Italia abbiamo la legislazione del ricatto», ha affermato l’avvocato, sottolineando che «se da un lato determinate categorie di soggetti che scelgono di non vaccinarsi non possono essere retribuiti, dall’altro se si decide di chiedere i documenti a sostegno di efficacia e sicurezza dei vaccini essi non vengono forniti, e non si sa neanche se esistono».

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o30 Aprile 2022 – Redazione – Fonte: Ansa

Con 1.081 voti favorevoli, 169 contrari e 13 astenuti l’assemblea nazionale dell’Anm ha deliberato un giorno di sciopero dei magistrati italiani contro la riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario, approvata alla Camera e ora all’esame del Senato. Prevista anche la possibilità di ulteriori forme di protesta se non ci saranno aperture.

«Non scioperiamo per protestare, ma per essere ascoltati, non scioperiamo contro le riforme, ma per far comprendere, dal nostro punto di vista, di quali riforme della magistratura il Paese ha veramente bisogno. Per questa idea di Paese ci troviamo costretti a scioperare, per questa idea della Magistratura, che non è solo nostra, ma è quella contenuta nella nostra splendida Costituzione. Proponiamo, pertanto, all’assemblea di proclamare una giornata di astensione, delegando la G.E.C. ad individuare tempestivamente la data e le concrete modalità organizzative, tenendo conto dello sviluppo dei lavori parlamentari in corso», è detto nella mozione unitaria votata dall’Anm a Roma.

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30 Aprile 2022 – Redazione

“I giudici amministrativi abruzzesi, con ordinanza cautelare pubblicata in data 28/4/2022, hanno riconosciuto il diritto di una operatrice sanitaria sospesa dal servizio perchè la non aderente alla campagna di cd. “vaccinazione” anti-Covid a ricevere un assegno alimentare pari alla metà del suo normale trattamento retributivo.

L’ordinanza del TAR Abruzzo si segnala per avere aderito ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021:⤵️

secondo i giudici abruzzesi, al fine di riconoscere l’esigenza di ogni lavoratore sospeso a conservare una fonte minima di sostentamento, non c’è finanche bisogno di attendere la declaratoria di incostituzionalità delle norme sull’obbligo vaccinale”.

Avv. Giuseppe Angiuli

ACLICCA SUL LINK PER LEGGERE IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA  ⤵️
https://www.eventiavversinews.it/wp-content/uploads/2022/04/TAR-Abruzzo_28_4_2022infermieri_assegno_alimentare.pdf

 

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39 Aprile 2022 -Redazione

Multa annullata per un ristoratore di Lavagna, sanzionato dopo esser stato trovato a servire i clienti dopo le 18 durante il lockdown del 2021. Dopo quella fascia oraria avrebbe infatti dovuto chiudere: per questo era stato multato di 400 euro. Ma il giudice di pace di Chiavari che ha preso in mano la pratica ha deciso di annullare la sanzione.

In quel periodo  anche in zona gialla era vietato a bar e ristoranti fare servizio dopo le 18, orario a partire dal quale era vietato anche l’asporto. I militari avevano invece accertato che l’attività di del ristorante di Lavagna non era sospesa, con clienti intenti a consumare la cena poco prima delle 20.

“La previsione di fasce orarie nelle quali lo svolgimento dell’attività non era consentita – scrive il giudice Cristina Grassone del Secolo XIX -, avrebbe dovuto essere supportata dalla specifica indicazione delle ragioni tecniche che facevano ritenere un incremento del rischio di diffusione del contagio nell’esercizio delle attività nelle fasce orarie in cui operava il divieto”.

Il titolare, difeso dall’avvocato Marco Mori, aveva ricevuto una multa da 400 euro: la sanzione era stata impugnata e nei giorni scorsi è arrivata la sentenza. Le ragioni tecniche non sono contenute né “nel Dcpm del 14 gennaio 2021 – scrive ancora il giudice – né nel verbale del Comitato Tecnico Scientifico della seduta del 12 gennaio”. La sentenza del giudice di pace chiavarese, la prima nel territorio del Tigullio, potrebbe incoraggiare adesso i ricorsi dei ristoratori che sono stati sanzionati nei mesi difficili delle restrizioni e delle chiusure. I fatti risalgono al gennaio 2021. Il ristoratore tiene aperto il locale anche oltre l’orario previsto dal decreto del Governo. Per questo riceverà più multe, così come verrà multato per la questione del Green pass.

La sentenza depositata nei giorni scorsi, si riferisce ad uno dei verbali presi dal ristoratore. Il giudice Cristina Grassone scrive ancora nella sentenza: “nel caso che ci occupa, la limitazione dell’orario di svolgimento dell’attività di ristorazione determinava la compressione di un diritto costituzionalmente garantito, quale quello del libero esercizio dell’attività economica”. In conclusione, il giudice di pace, ha sottolineato “l’illegittimità del Dcpm del 14 gennaio 2021 nella parte in cui individua la misura violata senza esplicitare i presupposti di fatto, nonché le ragioni tecnico scientifiche, poste a fondamento della misura restrittiva”.

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22 Aprile 2022 – Redazione – di Patrizia Floder Reitter – La Verita’

Abuso d’ufficio, sequestro di persona, procurato allarme e violenza privata. Sono queste alcune delle ipotesi di reato rivolte ai ministri giallorossi dalla Procura di Roma per la gestione della pandemia. Tutto parte da una denuncia collettiva a Catania.

Mezzo governo Conte bis accusato di fatti criminosi. La Procura di Roma, in data 28 marzo, ha iscritto nel registro degli indagati gli ancora ministri della Salute, Roberto Speranza, degli Esteri, Luigi Di Maio, dell’Interno, Luciana Lamorgese, della Difesa, Lorenzo Guerini e degli ex titolari dell’Economia, Roberto Gualtieri, della Giustizia, Alfonso Bonafede, delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e dell’Ambiente, Sergio Costa.

Le ipotesi di reato vanno dall’usurpazione di potere politico all’abuso di ufficio aggravato, dal sequestro di persona al procurato allarme, dalla violenza privata alla pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico.

Una sfilza impressionante di condotte di cui dovranno rispondere alla magistratura, e di fronte ai cittadini, per come hanno gestito la pandemia. L’atto formale, è la conseguenza di una denuncia presentata il 12 marzo dello scorso anno da un gruppo di professionisti, tra i quali medici, avvocati e un maresciallo della Guardia di finanza, che si rivolsero alla Procura di Catania dopo aver raccolto una corposa documentazione contro diversi politici che ritengono responsabili dei reati ipotizzati.

Da Catania, la denuncia è finita a Roma, sembra si sia raccolto un faldone con centinaia di atti formali attraverso i quali cittadini e associazioni di tutta Italia hanno messo a conoscenza dell’autorità giudiziaria fatti che possono costituire notizie di reato a carico del ministro della Salute, Speranza, e di ministri confermati e non nell’attuale governo Draghi.

Quelle avanzate nella denuncia di marzo 2021, sono state quasi tutte accolte e sono pesantissime. I denuncianti chiesero che venissero avviate 33 indagini e che fosse accertata «l’effettiva sussistenza dei plurimi profili di falsità, arbitrarietà nell’esercizio da parte del governo del potere politico attribuito per legge al Parlamento, di strumentalizzazione di notizie scientificamente e/o sanitariamente e/o epidemiologicamente false, ovvero manipolazione in malafede di notizie scientificamente vere al fine di imporre all’opinione pubblica (e quindi anche agli eletti in Parlamento […] con conseguente lesione del diritto di elettorato passivo rilevante […] un racconto pandemico falso e volto alla coartazione dei diritti costituzionali e politici dei cittadini.

Primo destinatario della denuncia era l’ex premier, Giuseppe Conte, unico a non comparire nel registro degli indagati. I magistrati hanno chiaramente optato diversamente, anche se nella denuncia si legge chiaramente che occorre verificare se «abbia volutamente distorto il potere di normazione secondaria di cui è stato titolare, nella consapevolezza sua (e degli organi tecnico consultivi, fra i quali in primis il famoso Cts), che i provvedimenti di natura sanitaria fossero privi di presupposti di fatto adeguati a giustificarli».

Quel governo, si afferma, dopo «l’inerzia assoluta nei mesi di febbraio e marzo 2020 […] ha deliberatamente ignorato la Costituzione, utilizzando impropriamente lo strumento della normazione sub regolamentare con i dpcm», un modo di procedere definito «non casuale, ma scientemente meditato e preordinato».

Lo scopo sarebbe stato di «introdurre misure drastiche e limitative dell’esercizio da parte dei cittadini di plurimi diritti costituzionali», e di impedire loro di ribellarsi. La denuncia punta il dito anche contro «Walter Ricciardi e la sua ossessione per il lockdown» e i principali virologi televisivi che hanno insistito per mesi «per imporre misure drastiche di isolamento sociale».

Questa la narrazione del meccanismo, così come viene descritta: «Prima escono in avanscoperta determinati medici virologi a iniziare a spargere prospettive allarmistiche, poi man mano tali annunci terroristici vengono recepiti, senza alcun vaglio critico, dagli organi di stampa che li diffondono per cuocere l’opinione pubblica, e infine, dopo che l’opinione pubblica è stata adeguatamente cotta, finalmente viene adottato il singolo dpcm o la singola ordinanza restrittiva».

Tra le indagini sollecitate, quella volta a conoscere «i criteri tecnico scientifici adttottati per la creazione delle proiezioni a breve, medio e lungo termine elaborate dai cosiddetti esperti» e la motivazione scientifica «della decisione di ricoverare, nel periodo estivo/autunnale del 2020 e in tutto il territorio nazionale numerosissimi soggetti asintomatici, per il solo fatto di essere risultati positivi al tampone».

Viene chiesto l’elenco di tutti coloro che hanno eseguito il test «al fine di verificare se la cifra era reale», quando vennero dichiarati aumenti record di positivi nelle 24 ore. E di verificare il perché della «costante, pervicace e ostinata marginalizzazione, da parte dell’autorità sanitaria nazionale, di pressoché tutte le cure, spregiativamente definite “alternative”».

I denuncianti chiedono anche di sapere «chi sono, quali titoli accademici, tecnici e quali competenze possiedono i sedicenti esperti che hanno suggerito al ministero della Salute di imporre l’uso delle mascherine e del distanziamento sociale anche agli alunni delle scuole, alla riapertura di settembre 2020». Anche adesso, potremmo aggiungere.

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