Leggete attentamente il D.Lgs 81/2008 per tutelarvi da tutti gli obblighi


La questione della certificazione verde nei luoghi di lavoro sta assurgendo a tema-chiave di questa fase di rientro al lavoro. Tuttavia, molta confusione predomina, anche a causa dell’assenza di norme chiare e di molte interpretazioni, anche fortemente discordanti, proposte dagli organi di stampa.

In questo contesto si colloca, opportunamente, la presa di posizione dell’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti (ANMA) che, con la nota del 3 Settembre 2021 (disponibile qui), ha fornito importanti indicazioni sul ruolo del Medico Competente rispetto alla Certificazione Verde – c.d. Green Pass – nei luoghi di lavoro. Come recita la premessa del documento, lo scopo è quello di fornire elementi per chiarire che il Medico Competente non è generalmente coinvolto nelle procedure relative al controllo dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale e che non vi è un collegamento diretto tra Green Pass ed idoneità lavorativa.

Anzitutto, l’ANMA osserva come spesso si vedano accomunati vaccino anti COVID-19 e Green Pass, quasi fossero la stessa cosa. Invece, come viene puntualizzato nella nota del 3 Settembre 2021, la disciplina del Green Pass non è comune a quella della vaccinazione. A quest’ultimo tema, infatti, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Decreto-Legge n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021, in base alle quali:

  • non esiste un obbligo generalizzato di vaccinazione, salvo che per determinate categorie di lavoratori (settore sanitario);
  • il Medico Competente non è tra i soggetti individuati dal legislatore nella disciplina che regola la vaccinazione.

In questo senso, il documento richiama a titolo di precedente esemplificativo la nota della Regione Piemonte del 1° Luglio 2021, avente ad oggetto l’applicazione art. 4 D.L. 44/2021, nella quale viene precisato che «…non è ipotizzabile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che i lavoratori siano sottoposti a visita per verifica/aggiornamento dell’idoneitàrichiamando il dato vaccinale, non configurandosi alcuna variazione o nuova esposizione al rischio. Se la visita non è in scadenza, il medico competente non può rivalutare l’idoneità dei soggetti non vaccinati richiamandosi alla Legge 76/2021».

Per quanto riguarda invece il Green Pass, ad oggi disciplinato dal Decreto-Legge n. 52/2021 convertito in Legge n. 87/2021 e successivamente integrato dalla disciplina di cui al DPCM del 17 Giugno 2021, nella nota dell’ANMA viene precisato che:

  1. il Green Pass non è un documento sanitario, ma è un certificato che attesta un “fatto”, ossia alternativamente la avvenuta vaccinazione anti COVID-19, la avvenuta guarigione da malattia COVID-19 o l’effettuazione di test (tampone molecolare o antigenico) con esito negativo;
  2. il Green Pass può essere verificato esclusivamente dai soggetti indicati nella norma, tra i quali non è compreso il Medico Competente;
  3. nei luoghi di lavoro tale strumento può essere utilizzato esclusivamente per le finalità specificamente previste(spostamenti in zona arancione-rossa, accompagnamento pazienti nelle sale di attesa, spettacoli e feste, e poi ristorazione, musei, etc. e ancora scuola e trasporti).

Viene inoltre sottolineato come l’intero impianto normativo che regola il Green Pass non nomini mai il Medico Competente, né tantomeno offra alcun tipo di collegamento con la idoneità/inidoneità del lavoratore. Quella dell’ANMA è, dunque, una posizione netta: «Non vi è nessun dubbio oggi sul fatto che con il green pass il MC non solo non può, ma addirittura non deve avere a che fare, né trattando dati né tantomeno emettendo giudizi di idoneità/inidoneità».

Pertanto, secondo l’Associazione dei Medici d’Azienda e Competenti, nei luoghi di lavoro devono continuare ad essere applicate le misure previste dal Protocollo Condiviso dalle Parti Sociali del 6 Aprile 2021 che restano «ad oggi l’“arma istituzionale” efficace per contrastare il contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e nelle occasioni di lavoro. È bene ricordare – e il MC lo deve richiamare in Azienda – che, allo stato attuale, la possibilità di contagiare e di contagiarsi sussiste indipendentemente dalla condizione vaccinale e/o dal possesso del green pass. Il certificato verde non rappresenta una “misura di sicurezza” per il Datore di Lavoro, a meno che non derivi dal reiterato controllo ogni 48h tramite tampone, condizione che riteniamo perlopiù inattuabile. Tantomeno può essere invocato ricorrere ad un aggiornamento del DVR relativamente al rischio da virus SARS-CoV-2 tranne che nelle situazioni già definite dal Titolo X del D.Lgs. 81/08».

In conclusione, l’ANMA osserva come resti fermo il ruolo di ampia collaborazione del Medico Competente con il sistema aziendale, soprattutto nella messa a punto, aggiornamento e/o monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19. Le norme di riferimento rimangono, tuttavia, quelle contenute nel Protocollo Condiviso dalle Parti Sociali del 6 Aprile 2021. Il ruolo del Medico Competente in ambito vaccinale, chiarisce l’ANMA, consiste nella sensibilizzazione attraverso iniziative aziendali di info-formazione sul tema, allo scopo di fornire elementi oggettivi di valutazione personale ai lavoratori.

Occorre altresì precisare come la disciplina sull’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 e sull’utilizzo del Green Pass nei luoghi di lavoro sia in continua evoluzione, considerando le anticipazioni del Governo in merito ad una probabile e futura estensione dell’utilizzo del Green Pass ai lavoratori di molteplici settori produttivi.

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https://www.gms-srl.it/sicurezza-sul-lavoro/normative/dlgs-81-08-testo-unico-sulla-sicurezza/