AVV.CINQUEMANI: COME FARSI RIMBORSARE TAMPONI E ACCERTAMENTI. ECCO IL MODULO

14 Febbraio 2022 – Redazione Co.Te.Li

Sono parecchi i quattrini spesi dagli italiani per tamponi, test sierologico, trattamenti sanitari invasivi, oppure per accertamenti diagnostici preliminari alla vaccinazione anti Sars-Cov-2 obbligatoria o raccomandata.


Le prestazioni correlate con le vaccinazioni obbligatorie o consigliate sono esenti per tutti dalla compartecipazione alla spesa.

Il riferimento normativo utile per l’ottenimento del rimborso delle spese sostenute per gli accertamenti diagnostici preliminari alla vaccinazione lo troviamo al D.Lgs del 29 aprile 1998, n. 124 (art 1 comma 4 lettera b): il quale stabilisce che “sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione”, ovvero sono esenti dal ticket, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva” (D. Lgs. 124/99, art. 1, comma 4, punto a), “nonché quelle finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonché quelle finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge” (punto b). Notoriamente, il dpcm del 12/01/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18/03/2017, include nell’ambito della prevenzione collettiva e sanità pubblica la “sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali” (art. 2, comma 1, punto a).


In virtù degli accordi regionali (questo, ad esempio, quello tra la Regione Siciliana e Federfarma: https://crq.regione.sicilia.it/attachments/article/365/DA%200306%2015.04.2021%20accordo.pdf)che consentono l’esecuzione nelle farmacie o nei laboratori di analisi dei test per la rilevazione del virus SARS-Cov-2, è quindi evidente che la relativa spesa deve essere considerata a carico del Sistema Sanitario.

Ebbene, le esenzioni di pagamento sono rilasciate a dalla Azienda ASL di residenza. In ambito regionale, al fine di minimizzare i disagi per i cittadini occorre consentire il rilascio dell’attestato di esenzione anche da parte delle ASL.

Dal D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021 fino al D.L. 1/2022 viene riportato quanto segue: “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita“,

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg

Pertanto tutti coloro che si sono recati dal proprio medico e quest’ultimo, tenuto ad osservare il principio di precauzione e in ottemperanza all’art. 45 Accordo Collettivo Nazionale (ACN) compiti del medico, “appropriatezza delle scelte assistenziali e terapeutiche”, ha prescritto una serie di accertamenti diagnostici preliminari alla vaccinazione al fine di escludere un grave pericolo per la salute documentato o da documentare, con particolare riferimento alle controindicazioni al vaccino per condizioni pregresse, ovvero per escludere reazioni allergiche agli eccipienti del vaccino, hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute, indipendentemente dal fatto che a tale prescrizione sia corrisposto o meno un eventuale certificato di esonero o differimento della prestazione vaccinale.

D’altro canto, il medico di medicina generale (un tempo chiamato medico di base o di famiglia) esegue una prestazione che compete all’ASL garantire. Quindi la ASL risponde dell’errore, come stabilito, ad esempio, dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. 3, sen. 6243 del 27.03.2015).

Si invita tutti a scaricare il modulo in allegato e richiedere il rimborso di quanto fino ad oggi pagato per le prestazioni sanitarie.

A questo punto è opportuno chiarire il concetto della appropriatezza prescrittiva:

In ambito farmacologico, l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci si verifica quando essi sono prescritti per patologie per le quali esiste l’indicazione terapeutica all’interno della scheda tecnica.

Le valutazioni di appropriatezza prescrittiva sono effettuate sul quesito diagnostico dichiarato sulla richiesta dal medico prescrittore; sul testo del referto dell’esame redatto dal medico specialista che ha erogato la prestazione, si analizza invece l’esito.

Ne discende che l’appropriatezza clinica identifica di fatto il livello di efficacia di una prestazione o procedura per un particolare paziente ed è determinata sulla base sia delle informazioni cliniche relative alle manifestazioni patologiche del paziente sia delle conclusioni diagnostiche che orientano verso quel preciso intervento. Le «condizioni di erogabilità» sono le circostanze necessarie alla prescrivibilità della prestazione a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

La Corte Cost. con Sentenza n. 169/17(1) ha stabilito in merito all’appropriatezza prescrittiva quanto segue: La previsione legislativa non può precludere al medico la possibilità di valutare, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, il singolo caso sottoposto alle sue cure, individuando di volta in volta la terapia ritenuta più idonea ad assicurare la tutela della salute del paziente. Alla luce di tale indefettibile principio, l’“appropriatezza prescrittiva” prevista dall’art. 9-quater, comma 1, del D.L. n. 78 del 2015 ed i parametri contenuti nel decreto ministeriale devono essere dunque intesi come un invito al medico prescrittore di rendere trasparente, ragionevole ed informata la consentita facoltà di discostarsi dalle indicazioni del decreto ministeriale. In tale accezione ermeneutica devono essere intese anche le disposizioni in tema di controlli di conformità alle indicazioni del decreto ministeriale: esse non possono assolutamente conculcare il libero esercizio della professione medica, ma costituiscono un semplice invito a motivare scostamenti rilevanti dai protocolli. È costante orientamento di questa Corte che “scelte legislative dirette a limitare o vietare il ricorso a determinate terapie – la cui adozione ricade in linea di principio nell’ambito dell’autonomia e della responsabilità dei medici, tenuti ad operare col consenso informato del paziente e basandosi sullo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione – non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano “l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati”, né costituiscano “il risultato di una siffatta verifica”.

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Scarica qui il modulo ⤵️

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[Questo articolo è condiviso dal Comitato Tecnico Libera Informazione (Co.Te.L.I.), che vede la collaborazione di diversi giornalisti e blogger, tra cui le fondatrici Marzia MC Chiocchi di Mercurius5.it e Monica Tomasello di CataniaCreAttiva.it, supportati da un team di professionisti (insegnanti, economisti, medici, avvocati, ecc.) formatosi con l’unico intento di collaborare per la difesa della libertà di espressione (art. 21 della Costituzione Italiana e art. 11 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea) e per la ricerca e condivisione della verità sui principali argomenti e fatti di rilevanza sia locale che globale]