PESARO: VINTA LA PRIMA CAUSA CONTRO IL GREEN PASS

16 febbraio 2022 – Redazione Co.Te.L.I.

Presso il Tribunale di Pesaro, l’avv. Pia Perricci ha ottenuto  l’invalidazione del Green Pass per accedere ad una mensa. A darle ragione, il Giudice Davide Storti.

Scrive Perricci: Vinta la prima causa contro il Green Pass.



Il Tribunale di Pesaro Sezione Civile dott. Davide Storti, ha messo sentenza del 2 febbraio
2022, pubblicata in data 9 febbraio 2022, ha dichiarato illegittimo il rifiuto opposto dalla
resistente al ricorrente di utilizzare il servizio mensa sulla base della mera mancanza del
green pass base; ordina pertanto alla resistente di permettere al ricorrente l’uso della mensa
nei termini sopra spiegati.

In particolare, se ai sensi dell’art. 9 bis comma 2 bis del D.L. 22 aprile 52/2021, conv. Con
modificazioni iln L. 17 giugno 2021 n. 87, così come modificato dall’art. 4 del D.L. 26
novembre 2021 n. 172/2021, prevede che “è comunque necessario il green pass base per
accedere alle mense ed i servizi di catering continuativo su base contrattuale. Tale norma
peraltro, stante anche il tenore letterale (su base contrattuale), deve ritenersi riferita ai
dipendenti, pubblici e privati, ed alle mense presenti nei luoghi di lavoro. La ratio della norma è
evidente. L’art. 9 bis prevede un’eccezione alla regola prevista in materia di servizi di
ristorazione.

E’ infatti in via generale richiesto il green pass rafforzato. Il lavoratore, se rientra
tra quelli per cui è stato introdotto l’obbligo vaccinale, può infatti accedere ai luoghi di lavoro
con il semplice green pass base. Stessa certificazione è quindi sufficiente per usufruire del
servizio mensa. Questo perché il legislatore ritiene il servizio mensa dei luoghi di lavoro un
servizio necessario e connesso all’attività lavorativa”.

Nel caso di specie, il ricorrente “non è dipendente della società resistente e non accede alla
struttura quale lavoratore”, in quanto “trattasi di una struttura socio sanitaria non residenziale
che il ricorrente, persone portatrice di handicap, frequenta come utente” Viene quindi rilevato
che “per usufruire dei servizi socio sanitari residenziali: a) non è necessario il green pass; b) i
residenti possono usufruire del servizio mensa anche senza green pass.

E’ ugualmente pacifico
che non è richiesto il green pass nemmeno per l’accesso e la frequentazione da parte degli utenti
della struttura che – come nella specie – svolgono servizi socio-sanitari non residenziali”
Vengono quindi disapplicati, in quanto illegittimi, eventuali atti amministrativi che richiedono il
possesso del green pass, in quanto “è logico che debba applicarsi al servizio mensa la stessa
disciplina richiesta per la frequentazione del centro”, laddove “è indiscutibile che il servizio
mensa sia un servizio necessario e connesso alla complessiva attività educativa/riabilitativa
svolta dal centro, in quanto certamente risulta un momento si aggregazione e socializzazione,
soprattutto in soggetti “deboli” quali i frequentatori del centro”.

Al riguardo si pone il principio secondo cui “La richiesta del green pass si pone nel caso di
specie contro la lettera della norma, che …si riferisce ai lavoratori, ed è contraria alla sua
stessa ratio, atteso che il legislatore, nell’ipotesi di mense connesse ad una determinata
attività, pretende la stessa certificazione dell’attività principale”

Il comunicato

L’importanza di tale pronuncia, rileva non solo come una prima pronuncia, un primo mattone

volto all’abbattimento dell’odioso strumento di discriminazione e odio sociale posto a danno
dei cittadini italiani, ma anche perchè evidenzia un principio fondamentale secondo cui una
norma eccezionale non può essere interpretata estensivamente, ma deve essere letta secondo
la sua testuale formulazione e comunque nel rispetto della ratio legis.
Allo stesso modo, ad esempio si ritiene che le mense delle strutture universitarie debbano seguire il green pass base per gli alunni, e non il regime del green pass rafforzato previsto per
i lavoratori in ambito universitario, o che non possa chiedersi il green pass rafforzato agli
avvocati ultracinquantenni per cui dal 15 febbraio è previsto l’obbligo vaccinale, così
applicando per l’accesso ai Tribunali la normativa propria dell’accesso al luogo di lavoro,
laddove giammai tali avvocati possono essere considerati lavoratori subordinati del Tribunale
o del Ministero della Giustizia.
Le Associazioni e l’Avv. Perricci contano di avere messo una prima pietra verso il ripristino della legalità e del rispetto dignità umana e sociale dei cittadini italiani, per la ricostituzione
dei valori fondanti della nostra Costituzione e di trattati eurounitari e internazionali, per la
tutela di Diritti e Libertà, e per tutti quei diritti fondamentali inviolabili ed umani oggi
calpestati con disprezzo da normative nazionali liberticide irrazionali ed illegittime.

Avv. Pia Perricci
Organizzazione Mondiale della Vita, con Segretario Generale Dott. Angelo Giorgianni
Associazione l’Eretico
Associazione Umanità e Ragione
Avvocati per i Diritti e le Libertà e Tutelandoti.it, con Avv. Francesco Caronia

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[Questo articolo è condiviso dal Comitato Tecnico Libera Informazione (Co.Te.L.I.), che vede la collaborazione di diversi giornalisti e blogger, tra cui le fondatrici Marzia MC Chiocchi di Mercurius5.it e Monica Tomasello di CataniaCreAttiva.it, supportati da un team di professionisti (insegnanti, economisti, medici, avvocati, ecc.) formatosi con l’unico intento di collaborare per la difesa della libertà di espressione (art. 21 della Costituzione Italiana e art. 11 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea) e per la ricerca e condivisione della verità sui principali argomenti e fatti di rilevanza sia locale che globale]

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